Regolamento degli organismi statutari della Gilda degli insegnanti di Pisa

(approvato dall'assemblea degli iscritti il 15 maggio 2012)


Art.1 Organismi provinciali

Gli organismi provinciali della Gilda degli insegnanti di Pisa sono: I' Assemblea provinciale delle Iscritte e degli Iscritti, la/il Coordinatrice/Coordinatore provinciale e la Direzione provinciale (eletti dall'Assemblea degli Iscritti), il/la Tesoriere/Tesoriera (eletto/a dalla Direzione provinciale).


Art.2 L' Assemblea provinciale delle Iscritte e degli Iscritti

a) Hanno diritto a partecipare all'Assemblea provinciale tutte le docenti e tutti i docenti in servizio in provincia di Pisa, iscritti alla Gilda entro il trentesimo giorno precedente la data di convocazione. Fa fede la data apposta sul cedolino per la delega indirizzato al Tesoro.

b) All'inizio della riunione la/il Coordinatrice/Coordinatore provinciale, d'intesa con la Direzione provinciale, propone i nomi del/della Presidente e della/del Segretaria/Segretario dell'assemblea, che fungono anche da scrutatori per le eventuali elezioni previste. Subito dopo I' Assemblea approva, su proposta della Direzione provinciale, l'ordine del giorno e il regolamento in base al quale si svolgeranno i lavori. Le proposte vengono votate per alzata di mano.

c) Non è ammessa delega per votare.

d) Le delibere vengono votate a maggioranza dei due terzi.


Art.3 Convocazione dell'Assemblea provinciale delle Iscritte e degli Iscritti

a) L' Assemblea viene convocata in via ordinaria, una volta ogni quattro anni, a cura della Direzione provinciale, nei sessanta giorni precedenti l'assemblea nazionale per il rinnovo degli Organismi Statutari Nazionali, tramite posta ordinaria o posta elettronica per deliberare su: elezione del Coordinatore/della Coordinatrice e della Direzione provinciale, elezione delle/dei Delegate/i all'Assemblea nazionale e a quella regionale, approvazione di documenti programmatici. L' Assemblea provinciale riceve inoltre da parte del tesoriere uscente adeguata informazione sui bilanci consuntivo e preventivo.

b) L' Assemblea può essere convocata in via straordinaria -con le stesse modalità di quella ordinaria- dal Coordinatore/ dalla Coordinatrice provinciale oppure su richiesta di almeno un terzo dei componenti la Direzione provinciale o di almeno un decimo degli iscritti complessivi della Gilda provinciale.


Art.4 Il Coordinatore (la Coordinatrice) provinciale

Il Coordinatore provinciale viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea provinciale. I candidati non devono rivestire cariche in partiti politici, associazioni con fini sindacali, sindacati.


Art.5 La Direzione provinciale

a)La Direzione provinciale è composta dalla Coordinatrice/dal Coordinatore provinciale e da sei membri eletti dall'Assemblea provinciale, a meno che il numero delle candidature non sia inferiore.

b )Le riunioni vengono convocate dal Coordinatore/dalla Coordinatrice provinciale o da un terzo dei membri della Direzione provinciale tramite posta ordinaria o posta elettronica o telefono o fax.

c) Se un iscritto/a viene eletto/a contemporaneamente alla carica di Coordinatore/Coordinatrice provinciale o di membro della Direzione provinciale, deve optare per una delle due. I candidati non devono rivestire incarichi direttivi in altre associazioni professionali o sindacati della scuola.

d) L 'elezione della Direzione provinciale avviene a scrutinio segreto, con il metodo proporzionale, su liste di candidati il cui numero non supera, per ogni lista, il doppio degli eligendi. Può essere espresso un numero massimo di preferenze pari alla metà dei membri da eleggere. In caso di parità sarà considerato eletto il candidato più anziano.

e) Eventuali membri dimissionari sono sostituiti dai primi non eletti.

f) Nella prima riunione dopo l' Assemblea ordinaria, la Direzione elegge al suo interno la/il Tesoriera/Tesoriere. Nella stessa riunione il Coordinatore o la Coordinatrice nomina la/il Segretaria/o verbalizzante. Quest'ultimo compito può anche essere svolto a turno. Ogni anno, entro le scadenze indicate dagli organismi nazionali, la Direzione provinciale approva i bilanci consuntivo e preventivo, e indica i nominativi per l'attribuzione di eventuali esoneri e semiesoneri.

g) Le deliberazioni della Direzione provinciale sono valide se è presente la maggioranza degli aventi diritto.

h) Il membro della Direzione provinciale che si assenta tre volte di seguito può essere dichiarato decaduto dai due terzi dei restanti membri della Direzione provinciale. In tal caso subentra il primo dei non eletti.


Art.6 I delegati all'Assemblea Nazionale

a) I/Le delegati/e all'Assemblea Nazionale vengono eletti/e a scrutinio segreto dalla Direzione provinciale tra i suoi membri. Può essere espresso un numero massimo di preferenze pari ai due terzi dei delegati da eleggere.

b) Il ruolo di delegato/a della Gilda non è cumulabile con quello di delegato/a del SAM Gilda.

c) Il rimborso delle spese dei delegati e delle delegate che partecipano ai lavori dell'Assemblea Nazionale è effettuato dalla Gilda di Pisa, per la parte non coperta dalla Gilda Nazionale.

d) Le delegate e i delegati presenti all'Assemblea Nazionale rappresentano in eguale misura gli iscritti della provincia.


Art.7 Revisione del regolamento

Il Regolamento degli organismi statutari può essere modificato a maggioranza qualificata (due terzi dei votanti) dall'Assemblea degli iscritti. L' argomento deve essere inserito nell'ordine del giorno comunicato agli iscritti con la lettera di convocazione.