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UN CONTRATTO PER GLI INSEGNANTI E PER LA SCUOLA

 

Il contratto per gli insegnanti e per la scuola non è un accordo sindacale; è un contratto sociale, che la società italiana stipula con gli insegnanti per garantire che la scuola, intesa come bene comune, venga preservata da ogni logica che ne comporti l'impoverimento e che ne snaturi la funzione, a garanzia del mantenimento e del potenziamento della democrazia e dello sviluppo nel nostro paese. La direzione provinciale della Gilda degli Insegnanti di Pisa sottopone al dibattito, sia interno che esterno, “il contratto che vorremmo”, ossia un documento riassuntivo delle istanze, professionali prima che sindacali, che si traducono in richieste ben precise, ma anche con precise assunzioni di responsabilità, affinché si rinsaldino quei legami di riconoscimento reciproco tra gli insegnanti e la società civile che sono alla base di qualsiasi possibile contratto sociale.

 

 

Definizioni

 Per insegnante s'intende un soggetto munito dell'abilitazione all'insegnamento; insegnante di ruolo è l'insegnante con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; insegnante incaricato è colui che svolge, avendone titolo, la funzione di insegnante, con qualunque forma contrattuale che non sia di lavoro dipendente a tempo indeterminato; per supplente s'intende un soggetto munito di titolo di studio idoneo all'accesso a percorsi abilitanti, ma che non ha ancora conseguito l'abilitazione all'insegnamento, che dovrebbe essere chiamato a supplire solo temporaneamente una carenza di insegnanti abilitati.

 

Principi generali

 Gli insegnanti costituiscono una risorsa primaria per il paese, per l'esercizio dei diritti fondamentali della Costituzione, garantiti a tutti i Cittadini italiani; in particolare, con l'istituzione di scuole di ogni ordine e grado, la Repubblica garantisce il diritto all'istruzione, motore di sviluppo per il paese e garanzia di uguaglianza tra i cittadini, assicurando la concreta fruizione di tutte le opportunità di crescita dell'individuo, per la sua piena realizzazione, a beneficio di tutta la società. Per questo è garantito agli insegnanti uno status coerente con l'importanza della funzione da essi svolta, assicurando, anche in deroga alle leggi di stabilità, uno stipendio base che sia almeno al di sopra del 50% della soglia di povertà relativa, individuata annualmente dall'ISTAT, per una famiglia di tre persone, nel rispetto anche dell'art. 36 della Costituzione. La funzione docente si manifesta nell'esplicazione di “competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica” (art. 27 del vigente CCNL). Per il mantenimento di questo status, che richiede una solida formazione iniziale, nonché studio e formazione continua distribuiti lungo tutto l'arco della carriera, sono riconosciute ai docenti particolari tutele in merito al riconoscimento del tempo professionale, come di seguito specificato.

 

Formazione iniziale

 La formazione iniziale dei docenti è garantita da un percorso formativo universitario di secondo livello, comprendente, nella parte terminale, un tirocinio formativo presso le istituzioni scolastiche, seguito da un ulteriore anno di tirocinio formativo attivo, per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento. La prima parte del percorso universitario, di durata triennale, garantisce un livello minimo accettabile di conoscenza della disciplina o dell'area disciplinare di riferimento, necessario ad ogni laureato a prescindere dal tipo di occupazione successivamente scelta. Nel successivo biennio, oltre al necessario consolidamento e potenziamento della componente disciplinare, le università in collaborazione con le istituzioni scolastiche garantiscono la formazione iniziale degli altri aspetti della funzione docente (psicopedagogia, didattica disciplinare, didattica per i bisogni educativi speciali, capacità progettuale e di ricerca, organizzativa e gestionale), che si conclude con l'esame di laurea per l'insegnamento in una determinata disciplina o area disciplinare. Al termine della laurea si accede ad un ulteriore anno di tirocinio Formativo Attivo (TFA), organizzato ed attuato con funzioni paritetiche tra scuola e università, comprendente un tirocinio attivo nelle istituzioni scolastiche, sotto la guida di un tutor esperto individuato in seno al Collegio dei docenti, e l'approfondimento teorico dei temi specifici della professione già affrontati nell'ultima parte del percorso di laurea, alla luce dell'esperienza di insegnamento maturata nel corso del tirocinio diretto. L'esame abilitante costituisce titolo di accesso per i concorsi ordinari a cattedre.

 

Accesso alla professione

 Per garantire la piena indipendenza del docente da ogni forma di condizionamento che rischi di comprimerne l'esercizio della libertà d'insegnamento, risorsa ineludibile per il mantenimento della democrazia, e in ottemperanza all'art. 97 della costituzione, alla professione docente si accede mediante concorso pubblico; esso viene effettuato a livello sufficientemente alto (ad es. regionale) da garantire la formazione di commissioni giudicatrici dotate delle necessarie competenze; è da escludersi tassativamente una selezione a livello di singole scuole. E' garantita una cadenza almeno triennale dei concorsi pubblici per l'accesso all'insegnamento; fino al completo esaurimento delle graduatorie di cui alla legge n. 296 del 27/12/2006, le assunzioni verranno effettuate per il 50% dai concorsi ordinari e per il 50% da tali graduatorie; la graduatoria di un concorso ordinario resta in vigore, ai fini delle assunzioni in ruolo, fino alla costituzione della graduatoria del concorso ordinario successivo.

Formazione in servizio

 In relazione all'importanza strategica dell'istruzione nel quadro delle priorità della Repubblica, gli insegnanti hanno il diritto-dovere di mantenere e potenziare la propria cultura disciplinare e professionale acquisita nella formazione iniziale, valorizzando l'esperienza di insegnamento con momenti e periodi di riflessione e di studio, anche individuale, che siano concomitanti con l'attività didattica o anche differiti da essa. Per questo occorre garantire agli insegnanti particolari tutele in merito ai tempi lasciati liberi dall'attività di insegnamento in senso stretto, ma non fruiti per le ferie, in quanto necessari come periodi sabbatici e di studio. E' abolita la disposizione che, vietando la monetizzazione delle ferie al personale a tempo determinato che abbia periodi di sospensione delle lezioni all'interno del proprio contratto individuale di lavoro, li obbliga a percepire le ferie d'ufficio, costringendoli a rinunciare al diritto-dovere della formazione nel corrispondente periodo sabbatico, che è invece garantito ai docenti di ruolo, in quanto ciò determina una discriminazione che si ripercuote inevitabilmente sulla qualità della didattica, e quindi lede il diritto degli allieve e delle allieve all'uguaglianza (art. 3 Cost.). In aggiunta ai periodi sabbatici il diritto-dovere alla formazione si esplica nella fruizione di permessi retribuiti per non più di cinque giorni per anno scolastico, per partecipare a convegni e congressi di carattere professionale. La formazione obbligatoria in servizio, di almeno venti ore per anno scolastico, può essere attuata in una o più delle forme seguenti: partecipazione a convegni e seminari di associazioni professionali o di soggetti qualificati o accreditati, gruppi di lavoro di scuola o reti di scuole, autoformazione individuale. L'amministrazione, in concomitanza con riforme o innovazioni, può indicare delle priorità nella formazione in servizio, anche ponendo l'obbligatorietà in merito a proprie iniziative, per un massimo di 20 ore annue, di cui al più 10 in orario non coincidente con quello di lezione. Il docente che partecipa a tali iniziative obbligatorie è considerato in servizio a tutti gli effetti; spettano pertanto il rimborso delle spese di viaggio, quelle eventuali di vitto e alloggio, quelle relative ai supporti, anche multimediali, utilizzati, e al pagamento delle ore effettuate in orario non coincidente con quello di servizio. Al termine di ogni anno scolastico ogni docente, individualmente o in gruppo, mette a disposizione del collegio dei docenti, con modalità di facile accesso (ad es. in un'area riservata del sito della scuola di servizio) una breve relazione sulla propria formazione nell'a.s., e la relativa documentazione. Ogni dieci anni di servizio, i docenti possono richiedere un anno sabbatico retribuito per attività di studio, anche all'estero, documentate. Il beneficio viene accordato annualmente ad un numero di docenti pari al numero delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio nell'anno di riferimento.

Detrazione delle spese relative alla formazione

 Per la formazione ogni docente ha diritto a detrarre dal proprio reddito le spese documentate sostenute per la formazione, fino a un massimo di 2000 euro per anno solare.

 

Orario di lavoro e orario di servizio dei docenti.

 La funzione docente si esplica in forme diversificate, di cui solo l'attività d'insegnamento in senso stretto attuata in presenza degli studenti è esattamente quantificabile in termini temporali. Essa consiste in 18 ore di insegnamento per la scuola secondaria e 20 ore per la scuola primaria e dell'infanzia. Le attività, individuali e collegiali, connesse alla prestazione di insegnamento nelle classi, sono quantificate in misura forfetaria in trentasei ore settimanali per tutto il periodo dell'anno, ad esclusione delle ferie. Per le attività collegiali, restano fermi i limiti delle 40+40 ore annuali già previsti dal vigente contratto nazionale. In caso di servizio su più scuole o a tempo parziale, le attività collegiali vengono svolte per un numero proporzionale di ore. I periodi di sospensione delle lezioni che non ricadono nei giorni di ferie sono da considerarsi come periodi sabbatici di studio, approfondimento e riposo compensativo aggiuntivo alle ferie, necessari per migliorare la prestazione di insegnamento, in considerazione anche del suo carattere usurante. Per il personale di ruolo e per il personale con contratti a tempo determinato per l'interno anno scolastico (dal 1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo) non è possibile la monetizzazione delle ferie. Per coloro che hanno contratti di supplenza temporanea, o a tempo determinato fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche (30 giugno), le ferie possono essere monetizzate e non sussiste l'obbligo di fruizione delle stesse nei periodi di interruzione delle lezioni, in quanto utilizzabili come periodi sabbatici di studio e aggiornamento, e di riposo compensativo aggiuntivo alle ferie; esse possono essere materialmente fruite al di fuori del periodo contrattuale. Per la salvaguardia e il mantenimento dell'equilibrio psicofisico dei docenti, e della qualità del servizio, è vietata l'attribuzione di 24 ore settimanali di insegnamento per due anni consecutivi, in considerazione del carattere usurante della prestazione.

 

Organico funzionale d'istituto

 Per garantire la continuità del servizio scolastico, nonché per ridurre la necessità di supplenze con il ricorso a personale esterno, e per una piena riqualificazione del tempo scuola degli alunni, ad ogni istituzione scolastica e, al suo interno, ad ogni grado di scuola, è attribuito un organico funzionale d'istituto. Per questo, le unità di organico dei docenti vengono attribuite sulla base di 16 ore settimanali per ogni cattedra di scuola secondaria, e 18 ore settimanali per ogni cattedra di scuola primaria o dell'infanzia. Le ore che completano l'orario d'obbligo sono messe a disposizione per supplenze. I docenti possono mettere a disposizione ulteriori due ore settimanali per supplenze temporanee, dietro compenso forfetario una tantum per la disponibilità accordata, e dietro pagamento delle ore di lezione effettivamente svolte, in base al proprio livello stipendiale. Chiunque dia la disponibilità per ore aggiuntive, sia di cattedra, sia per supplenze temporanee, non può chiedere l'autorizzazione per l'esercizio della libera professione. Sono fatti salvi i rapporti di collaborazione coordinata saltuaria e continuativa per attività che abbiano attinenza con la prestazione di insegnamento (ad es. docenza in corsi di formazione, progetti, attività di ricerca) al di sotto dei 10000 euro per anno scolastico.

 

Controlli medici periodici

 In virtù del carattere usurante della professione docente, gli insegnanti hanno il diritto-dovere di effettuare controlli periodici sul proprio stato psicofisico con cadenza almeno quinquennale. Le visite periodiche vengono effettuate dall'amministrazione scolastica all'interno dell'orario di servizio dei docenti. I dati degli esiti delle visite periodiche, in forma aggregata e anonima, sono elaborati dall'amministrazione scolastica per programmare le politiche di prevenzione sullo stato di salute dei docenti e rimuovere le cause potenziali di disagio o difficoltà. Il ministro riferisce annualmente al parlamento sullo stato di salute psicofisica degli insegnanti, e sulle iniziative poste in essere per la prevenzione delle forme di disagio.

 

Sviluppo professionale dei docenti

 Per il pieno riconoscimento e la piena valorizzazione della funzione docente, ad essa sono attribuite opportunità di sviluppo professionale nel campo della formazione iniziale e in servizio, e nella ricerca metodologico-didattica e disciplinare. Il docente interessato può chiedere la valutazione del proprio servizio, in particolare “delle qualità intellettuali, della preparazione culturale e professionale, anche con riferimento a eventuali pubblicazioni, della diligenza, del comportamento nella scuola, dell'efficacia dell'azione educativa e didattica, delle eventuali sanzioni disciplinari, dell'attività di aggiornamento, della partecipazione ad attività di sperimentazione, della collaborazione con altri docenti e con gli organi della scuola, dei rapporti con le famiglie degli alunni, nonché di attività speciali nell'àmbito scolastico e di ogni altro elemento che valga a delineare le caratteristiche e le attitudini personali, in relazione alla funzione docente.” (art. 448 comma 3 del D.L.vo 297/94). La valutazione, che è su base volontaria, viene effettuata da una equipe formata dai membri del comitato di valutazione e da un esperto esterno. La valutazione si conclude con un giudizio di idoneità, che costituisce titolo valutabile per le selezioni di accesso a funzioni nel campo della formazione iniziale e in servizio, e nella ricerca metodologico-didattica e disciplinare, anche in collaborazione con enti esterni (università, INDIRE, INVALSI, ecc.). Viene effettuato periodicamente, dalla sezione regionale del Consiglio superiore della docenza (si veda sotto) un concorso periodico, a cui possono accedere tutti coloro che hanno conseguito un esito positivo nella valutazione presso il proprio istituto, per l'attribuzione, per un certo numero di docenti, di un anticipo almeno biennale della progressione stipendiale, in funzione di “borsa di studio permanente”, per venire incontro agli accresciuti bisogni formativi evidenziati dalla stessa partecipazione alle procedure di valutazione, finalizzate al miglioramento continuo delle proprie prestazioni. Lo sviluppo professionale comporta l'attribuzione di funzioni e responsabilità specifiche, che possono comportare riduzioni parziali dell'orario di cattedra, e che escludono qualsiasi forma di subordinazione gerarchica, in quanto la professione docente, per sua natura e per il rispetto della libertà di insegnamento, è apicale e non suscettibile di strutturazioni di tipo gerarchico. In particolare, sono da escludere attributi generici riferiti alla funzione in generale (del tipo “insegnante esperto”) in esito alle procedure di valutazione, mentre sono consentiti attributi che specifichino l'area di eccellenza accertata (ad es. “insegnante esperto in valutazione”, o “insegnante esperto in didattica disciplinare”, ecc.), anche in funzione del miglior utilizzo in successivi incarichi.

 

Consiglio superiore della docenza

 Viene istituito il consiglio superiore della docenza (CSD), organo collegiale a carattere nazionale, con articolazioni regionali, che eredita le funzioni consultive e propositive del decaduto CNPI; viene attribuita al CSD, nella sua articolazione regionale, la funzione di ripristino del ruolo di collegio di garanzia per le sanzioni disciplinari dei docenti.

 

Abolizione della contrattazione d'istituto

 La contrattazione d'istituto è abolita. Le materie che il contratto nazionale delega alla contrattazione d'istituto sono definite su base regionale, a garanzia di uniformità del sistema. La presenza sindacale negli istituti scolastici si esplica in una funzione di controllo e monitoraggio del rispetto e dell'applicazione delle norme (ad es. sulla salute e sicurezza), e degli accordi sottoscritti ai livelli superiori di relazioni sindacali (regionale e nazionale). L'informazione, preventiva e successiva, è garantita, per trasparenza dell'azione amministrativa, a tutti i soggetti che ne hanno titolo in quanto portatori di interesse attuale e concreto, e non limitatamente ai rappresentanti sindacali, mediante circolare interna o pubblicazione sul sito dell'istituzione, in area pubblica o riservata al personale. L'omissione dell'informazione preventiva e successiva sull'utilizzo delle risorse è oggetto di valutazione e comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale previste dalla normativa. Le attività aggiuntive dei docenti vengono deliberate e quantificate, anche in merito alla retribuzione, dal collegio dei docenti, nel rispetto della libertà di insegnamento e della responsabilità dei docenti in ordine alle scelte di carattere didattico, sia sul versante della progettazione, che dell'attuazione (art. 16 comma 3 del DPR 275/99). Le attività di tipo amministrativo e gestionale, che non hanno natura didattica, ma che sono necessarie al funzionamento e al buon andamento dell'istituzione scolastica, sono retribuite con risorse esterne a quelle disponibili per la contrattazione collettiva dei docenti, in quanto non rientranti nella funzione docente, ma nei doveri dello Stato, in attuazione dell'art. 33 della Costituzione (“La repubblica (…)istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi”).

 

Rappresentatività sindacale e livelli di contrattazione

 La rappresentatività sindacale viene calcolata in base a libere elezioni al livello corrispondente di attività: liste nazionali per le delegazioni nazionali, liste regionali per le delegazioni regionali, liste provinciali per le delegazioni provinciali, liste d'istituto per le delegazioni d'istituto (RSU d'istituto). Viene abolito il criterio della media tra percentuale di tessere e di voti RSU per il calcolo della rappresentatività sindacale a livello nazionale. I livelli di contrattazione sono quelli nazionale e regionale; a livello provinciale e di istituto le relazioni sindacali si limitano all'informazione preventiva e successiva (che viene comunque fornita per trasparenza a tutti i soggetti che ne hanno titolo) e consultazione in relazione al controllo e monitoraggio dell'attuazione della contrattazione effettuata ai livelli superiori.

 

Area di contrattazione autonoma per i docenti

 Nel pieno riconoscimento della specificità della funzione docente, e delle conseguenti specificità dei bisogni professionali, viene individuata, all'interno del comparto di appartenenza, una distinta area contrattuale.

 

Codice etico e demerito

 Il comportamento dei docenti è conforme ad un codice etico elaborato dal Consiglio superiore della docenza. Ai docenti per i quali, senza motivo apparente riferibile a cause di salute documentate, viene individuato un persistente scarso rendimento, in base a criteri oggettivi, individuati e resi pubblici dal Consiglio superiore della docenza, o che assumono comportamenti oggettivamente contrari al codice etico, sono assunti provvedimenti consistenti in una prima fase di supporto professionale, che può prevedere obblighi aggiuntivi di formazione mirata. In caso di persistenza dello scarso rendimento o del comportamento contrario al codice etico, o di rifiuto degli interventi mirati al miglioramento, si procede a disporre opportune sanzioni, che possono prevedere anche la risoluzione del rapporto di lavoro dopo cinque anni di interventi documentati, e di mancanza di fattiva collaborazione da parte dell'interessata/o. In assenza di esiti positivi nei primi tre anni di intervento, l'amministrazione scolastica è tenuta nei successivi due anni a mettere in atto iniziative di riorientamento professionale, nel settore pubblico o privato.

 

Attribuzione ad altro incarico su istanza volontaria

 Per salvaguardare il livello della qualità della prestazione docente, l'amministrazione scolastica esamina accuratamente ogni richiesta di assegnazione ad altro incarico avanzata dal personale docente, che può essere presentata in qualsiasi momento, indipendentemente dalle disponibilità dell'amministrazione. In caso di impossibilità di soddisfare, nell'immediato, la richiesta di assegnazione ad altro incarico, vengono individuati uno o più tutor, con funzioni di supporto del docente che intende cambiare attività, affinché essa possa proseguire, per il tempo strettamente necessario, nel miglior modo possibile. L'amministrazione svolge indagini anche statistiche sulle richieste pervenute (scuole di provenienza, motivazioni eventualmente ricorrenti, ecc.) come elemento conoscitivo per l'attività di prevenzione delle cause di disagio degli insegnanti.

 

Uso di edifici e strutture

 Gli edifici e le strutture scolastiche sono una risorsa per tutta la comunità locale, e il loro massimo utilizzo è indice di una comunità nel pieno esercizio della cittadinanza attiva. Per questo sono favorite le politiche di concessione in uso gratuito dei locali e delle strutture ad enti e associazioni, anche di fatto, di cittadini, per scopi coerenti con le finalità formative dell'istituzione. In particolare, è consentito agli insegnanti di svolgere attività di insegnamento intra moenia, coerenti con le abilitazioni possedute, all'interno degli edifici scolastici, con esclusione degli alunni del proprio istituto. L'organico del personale necessario all'apertura e alla manutenzione dei locali e delle strutture è determinato annualmente sulla base dell'orario di apertura tenuto nei tre anni precedenti, e dalla relativa documentazione delle attività effettivamente svolte.

 

Pisa, 28 luglio 2014

 

GILDA DEGLI INSEGNANTI DI PISA

JoomSpirit